Nuovo codice della strada: protagonista il noleggio a lungo termine

Sono tante le novità che emergono dalla riforma emanata dal Parlamento in materia di codice della strada. Un vero e proprio stravolgimento, con norme tese a scoraggiare i trasgressori dei limiti di velocità, ma anche molti incentivi ad una mobilità maggiormente bike friendly. La linea sposata quest’estate dal legislatore è dunque quella di favorire una mobilità più snella, soprattutto nei centri urbani e nell’ottica di avere città più verdi ed eco sostenibili.

Ma vediamo nello specifico quali sono i principali cambiamenti a cui andremo incontro:

 

Noleggio a lungo termine per taxi e noleggio auto con conducente

Ecco finalmente assecondata una richiesta che già da un po’ cominciava a farsi strada nel mondo dell’automotive: sia i tassisti che i noleggiatori con conducente potranno scegliere il noleggio a lungo termine come soluzione per le proprie vetture. Una svolta fondamentale per garantire ancora maggiore sicurezza nelle strade: se pensiamo che quasi un taxi su cinque ha oltre dieci anni di anzianità, capiamo bene come questa norma fosse davvero necessaria per abbassare l’età media delle auto che circolano nelle strade italiane. 

Finalmente è stato superato”, sottolinea il Presidente di Aniasa Archiapatti, “un ostacolo all’innovazione e alla fruizione di forme di mobilità innovative non previste in un Codice della Strada, elaborato oltre 25 anni fa e che evidenzia da tempo profili anacronistici e di sostanziale inadeguatezza: nel 1992 circolavano sulle nostre strade 31.000 veicoli a noleggio a lungo o breve termine, oggi abbiamo superato quota 1 milione di veicoli ed è possibile prendere un’auto in affitto da pochi minuti a 5 anni.

Compiuto questo passo- prosegue Archiapatti- ora chiediamo di superare un altro ostacolo ingiustificabile, consentendo di noleggiare veicoli con portata superiore a 60 quintali, possibilità oggi prevista solo tra imprese iscritte all’Albo in conto terzi. Una limitazione, questa, presente solo in Portogallo e Spagna e che indebolisce la competitività delle aziende di trasporto nazionali”.

 

Biciclette “regine” del nuovo codice della strada

Come accennato in precedenza, sono tante le norme che coinvolgono le biciclette, pensate perlopiù per incentivarne l’utilizzo soprattutto nei centri urbani. Proprio sulla scorta di questo, è stata data la precedenza assoluta a tutte le biciclette che transitano sulle strade urbane ciclabili o che vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio. Inoltre, lungo le strade urbane a senso unico dotate di corsia ciclabile per doppio senso ciclabile, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza alle bici che circolano su di esse. Non solo, i Comuni potranno consentire la circolazione delle biciclette anche sulle strade riservate ai mezzi del trasporto pubblico, purché non siano presenti binari tranviari a raso e a condizione che la larghezza della strada non sia inferiore a 4,30 metri. Viene poi data la possibilità alle biciclette di circolare contromano: questa novità, nell’aria già da un po’, prevede che con ordinanza del sindaco, e previa installazione di apposita segnaletica, sulle strade urbane di quartiere, locali, urbane ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali le biciclette potranno circolare contromano. Ma ciò sarà possibile solo lungo la cosiddetta corsia ciclabile per doppio senso ciclabile, che potrà essere realizzata sulle strade con limite di velocità pari a 30 km/h o su quelle che fanno parte di una Ztl. Infine, ecco il “debutto” della “strada urbana ciclabile”, definita come “strada urbana a unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale e orizzontale, con priorità per i velocipedi”.

 

Le altre novità: l’elettrico all’orizzonte

Colonnine per le auto elettriche, l’istituzione di zone scolastiche, la semplificazione dei collaudi, divieto di sosta sanzionabile anche dai netturbini. Sono queste le altre novità da rimarcare all’interno del codice della strada appena emanato.

Entro sei mesi i comuni dovranno disciplinare l’installazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica, stabilendone la localizzazione. I comuni dovranno garantire “un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti prevedendo, ove possibile, l’installazione di almeno un punto di ricarica ogni mille abitanti”, come si legge nel testo ufficiale.

 

Occhio alle soste: il divieto di sosta potrà essere sanzionato anche dai netturbini, ai quali basterà una foto per segnalare l’infrazione a chi di dovere. Con l’introduzione dell’articolo 12 bis arriva un inasprimento relativo al divieto di sosta, che potrà essere comminato sia dai dipendenti del comune che da quelli di società municipalizzate che gestiscono i parcheggi. Tale potere di sanzione, a cui va aggiunto anche quello di rimozione del mezzo in taluni casi, verrà conferito solo a soggetti privi di precedenti penali e ai quali verrà garantita un’adeguata formazione

 

Alle situazioni in cui la sosta e la fermata sono vietate si aggiungono anche “gli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici”. Ma una volta terminata la carica bisognerà necessariamente liberare lo stallo. In queste circostanze, infatti, i comuni potranno prevedere “tariffe di ricarica mirate a disincentivare l’impegno della stazione oltre un periodo massimo di un’ora dal termine della ricarica”, si legge ancora nel testo.

Era nell’aria già da un po’, e finalmente sbarca nel Codice una nuova zona, la “zona scolastica, così definita: “zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti a uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine”.

 

Infine la semplificazione dei collaudi: finora ogni modifica delle caratteristiche dei veicoli comportava la cosiddetta “visita e prova” in una sede provinciale della Motorizzazione civile”. D’ora in poi il ministero dei Trasporti potrà stabilire, con proprio decreto, le modifiche, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e la prova non sono richieste.

 

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